quote

Art. 11:
L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno, entro il 30 Aprile.

Art. 19:
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
b) dalle quote dei soci;
c) da eventuali contributi straordinari;
d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
e) da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o associati.
I contributi devono essere pagati entro il 30 Aprile di ogni anno.

 
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